La Fimmutui Srl si impegna a rispondere ai reclami presentati e che riguardino i servizi di mediazione entro 60 giorni dalla ricezione. Laddove sorga una controversia oppure nel caso in cui il consumatore non sia soddisfatto dell’esito del reclamo, non potrà ricorrere al sistema di risoluzione stragiudiziale dell’ABF, potrà tuttavia ricorrere ad altri sistemi stragiudiziali di risoluzione o all’autorità giudiziaria competente. Prima di ricorrere all’autorità giudiziaria il cliente e il mediatore creditizio dovranno esperire il procedimento di mediazione presso uno degli organismi iscritti nell’apposito registro, se ciò è prescritto in base alla vigente normativa in tema di mediazione obbligatoria. In caso di controversia relativa al contratto di mediazione creditizia, sarà competente in il Foro del luogo di residenza o domicilio del consumatore (Foro Generale del Consumatore).